Art. 3.
(Competenze degli organi regionali di rappresentanza militare e rapporti con le regioni).

      1. I consigli regionali intermedi (CORI) sono competenti a trattare direttamente con le regioni di appartenenza le istanze

 

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del personale rappresentato nelle seguenti materie:

          a) edilizia residenziale;

          b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;

          c) igiene del lavoro e antinfortunistica;

          d) rapporti con enti pubblici;

          e) promozione umana e benessere del personale.

      2. Il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio sono informati della costituzione del CORI tramite lettera del medesimo consiglio entro venti giorni dalla sua avvenuta elezione.