1. I consigli regionali intermedi (CORI) sono competenti a trattare direttamente con le regioni di appartenenza le istanze
a) edilizia residenziale;
b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;
c) igiene del lavoro e antinfortunistica;
d) rapporti con enti pubblici;
e) promozione umana e benessere del personale.
2. Il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio sono informati della costituzione del CORI tramite lettera del medesimo consiglio entro venti giorni dalla sua avvenuta elezione.